Introduzione: tre concetti da non confondere
Invalidità civile, inabilità previdenziale e handicap sono parole simili che indicano istituti diversi, con fonti, presupposti e prestazioni differenti. È una delle confusioni più sfruttate dai quiz. In questa lezione le separi con chiarezza e ripassi le principali tutele della genitorialità del D.Lgs. 151/2001, che l'INPS gestisce ogni giorno: per il concorso INPS 2026 sono argomenti ad alta frequenza.
L'invalidità civile
La L. 118/1971 disciplina in via generale le prestazioni agli invalidi civili, cioè alle persone con minorazioni congenite o acquisite che riducono la capacità lavorativa o, per i minori e gli anziani, la capacità di svolgere i compiti propri dell'età. La riduzione è espressa in percentuale: a percentuali crescenti corrispondono tutele crescenti (benefici non economici, assegno mensile per gli invalidi parziali, pensione di inabilità civile per gli invalidi totali), con limiti di reddito ed età fissati dalla legge.
Indennità di accompagnamento (L. 18/1980): spetta agli invalidi civili totali che non possono deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o non sono in grado di compiere gli atti quotidiani della vita. Non è subordinata a limiti di reddito né di età; non spetta in caso di ricovero gratuito in istituto.
L'accertamento sanitario
- Il medico certificatore trasmette in via telematica all'INPS il certificato medico introduttivo.
- Il cittadino presenta la domanda online, direttamente o tramite patronato, abbinandola al certificato.
- La visita si svolge presso la commissione medica dell'ASL integrata da un medico INPS, o direttamente presso l'INPS dove la competenza è stata trasferita.
- Se il cittadino vuole contestare l'esito sanitario, prima della causa deve proporre il ricorso per accertamento tecnico preventivo (art. 445-bis c.p.c.).