Contro il diniego di accesso documentale, il richiedente può proporre ricorso:
- A.Al TAR o, per gli atti statali, alla Commissione per l'accesso
- B.Al tribunale ordinario in composizione monocratica, entro sessanta giorni
- C.Alla Corte costituzionale, trattandosi della tutela di un diritto fondamentale
- D.Esclusivamente al Presidente della Repubblica con ricorso straordinario
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A. Al TAR o, per gli atti statali, alla Commissione per l'accesso
Art. 25, c. 4 e 5, L. 241/1990: contro il diniego si può ricorrere al TAR (art. 116 c.p.a.) o chiedere il riesame al difensore civico (atti di enti territoriali) o alla Commissione per l'accesso (atti statali).